
ISO 37001 – Definizione: offrire, promettere, dare, accettare o sollecitare un indebito vantaggio (di natura finanziaria o non), direttamente o indirettamente ed indipendentemente dalla posizione ricoperta, in violazione delle leggi applicabili, come incentivo o ricompensa per una persona che agisce o si astenga dall’agire in relazione all’esercizio delle funzioni di quella stessa persona.
D.Lgs. 231/2001 – Definizione: ambito di applicazione più ampio, in quanto è volto a prevenire numerose altre fattispecie di reato diverse dalla corruzione. Tra le fattispecie di corruzione, troviamo ricomprese nella Norma le seguenti:
Art. 25 – contro la P.A. (artt. 318-322bis c.p.);
Art. 25 ter – contro privati (art. 2635 bis; 2635 bis1)
La Norma NON ricomprende invece le fattispecie di reato di cui all’art. 24 del Decreto (Indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa; frode informatica). Tuttavia, COMPRENDE anche le ipotesi di corruzione passiva, non contemplate dalla logica 231, sebbene le ritroviamo nell’ambito della L. 190/2012.
L. 190/2012 – Definizione: è volta a prevenire un concetto di “corruzione” più ampio, sia delle singole fattispecie richiamate dal Decreto 231 (abbraccia infatti l’intero novero dei reati contro la PA previsti dal nostro ordinamento), sia della Norma ISO 37001 (va infatti oltre le sole fattispecie di reato, prefiggendosi di prevenire qualsiasi condotta di maladministration, che anche se non consistente in specifici reati, contrasta la cura dell’interesse pubblico e pregiudica l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dei soggetti/enti che svolgono attività di servizio pubblico).
Attraverso l’implementazione della norma ISO 37001, è possibile andare oltre il rispetto dei requisiti minimi legali e adottare un approccio sistemico rivolto alla prevenzione e al contrasto della corruzione, secondo la metodologia tipica (c.d. ciclo di Deming) del Plan – Do – Check – Act, orientata al miglioramento continuo.