
D.Lgs. 231/2001
- supera il principio costituzionale “Societas delinquere non potest”;
- introduce una sistema di responsabilità formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale degli enti, muovendosi in una logica maggiormente incentrata sulla repressione del fenomeno corruttivo;
- colpisce i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell’ente ovvero da soggetti sottoposti all’altrui vigilanza;
- individua quali soggetti destinatari (i) gli enti forniti di personalità giuridica (ii) le società fornite di personalità giuridica (iii) le società e associazioni prive di personalità giuridica.
L. 190/2012
- estende le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, gestiscono denaro pubblico, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse;
- introduce una riforma dell’intero apparato normativo, sul duplice binario dell’intervento preventivo e dell’azione repressiva;
- individua quali soggetti destinatari (i) tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (ii) Regioni, province autonomie di Trento e Bolzano e Enti locali (iii) Enti pubblici economici (iv) Soggetti di diritto privato in situazione di controllo pubblico.