
Tribunale di Fermo 28 febbraio 2017
Non vi è alcuna prova che l’ente abbia tratto un vantaggio dal delitto posto in essere dall’imputato persona fisica, inteso come beneficio/utilità conseguita per effetto del reato, neppure in termini di considerevole risparmio di spesa (euro 244,32). Da ultimo, considerando che i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico, nel caso di specie, nessun elemento permette di evidenziare che la condotta colposa ascritta all’azienda sia stata il frutto di una violazione deliberata delle regole cautelari finalizzata al perseguimento dell’interesse della società (nei termini di effettivo risparmio di costi d’impresa a scapito della sicurezza dei lavoratori), quanto più che altro risultato di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie.
http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/07/reato-colposo-231-fermo.pdf