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Concorso di reato nel D.Lgs.231/01

La lettera degli artt. 5 e ss. del predetto decreto e la constatazione fattuale dell’intersecazione della condotta della persona fisica con la struttura societaria inducono a qualificare la responsabilità dell’ente come una disciplina concorsuale, in quanto programmaticamente volta a regolare le condizioni di responsabilità di un particolare partecipe collettivo al reato dell’individuo.

Nel reato concorsuale, deve ritenersi che gli artt. 6, 7 e 8 costituiscano un’implicita sequenza di diversi modelli, in cui la componente probatoria è inestricabilmente connessa alla componente sostanziale. Il fatto proprio dell’ente, accessorio rispetto a quello della persona fisica, si atteggia secondo modelli differenziati:

  • per i reati degli apicali identificati, art. 6: il reato si iscrive in un programma di impresa illecito e rispetto a cui l’organizzazione pericolosa dell’ente svolge una funzione istigatoria e l’inversione dell’onere della prova inscritta nella norma risponde ad una regola di ragionevolezza per cui vi è una immedesimazione tra ente e individuo che ne forma le decisioni;
  • rispetto agli illeciti compiuti dai subordinati individuati, art. 7: il reato concretizza un pericolo per la difettosa strutturazione dell’impresa, che dunque agevola la commissione di illeciti quanto meno omettendo di contenere le occasioni di reato; l’ente non si identifica però con il subordinato, sicché la colpevolezza dell’organizzazione per il contributo fornito all’individuo deve essere provata;
  • con riguardo all’ipotesi dell’autore anonimo, art. 8: l’ente è il soggetto principale del reato ed unico centro di imputazione. In sostanza, qui la persona collettiva diventa protagonista e non ha senso interrogarsi sul regime probatorio rispetto al fatto della persona fisica, poiché questo tema presuppone la necessità di una ripartizione di responsabilità con un autore noto. In questo caso, il rimprovero per l’ente assume forme quale la pura disorganizzazione antidoverosa, e si pone su un piano diverso e indipendente dal dolo o dalla colpa che nutrono l’imputazione della persona fisica.

Cass., V, 10 novembre 2015 (7 luglio 2016), n. 28229

“La disciplina della responsabilità degli enti replica i meccanismi normativi dell’ordinario concorso di persone fisiche, che alla luce della disciplina degli artt. 111, 112 e 119 c.p., richiedono l’esistenza di un fatto materiale tipico e illecito, come chiarito di recente dalla Cassazione, secondo la quale certo non può parlarsi di una responsabilità hominibus soluta, perché non può prescindersi dal reato della persona fisica, ma tale termine va correttamente inteso come la obiettiva realizzazione di un reato, vale a dire come commissione di un fatto antigiuridico.”

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