
Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2017, n. 29731 – Schiacciamento della mano durante la sostituzione del tappeto di una macchina rotativa. Carenze nel DVR e mancata formazione. Responsabilità amministrativa dell’impresa per aver risparmiato tempo nella produzione
La sentenza dichiara la responsabilità amministrativa della DECO Industrie s.c.p.a. ex art. 25 septies, comma 3, d. lgs. 231/01, in relazione al reato commesso dal DP.G. (Datore di Lavoro), nell’interesse obiettivo e comunque a vantaggio della predetta società, avendo quest’ultima quanto meno ottenuto, dalle condotte del predetto, una riduzione dei costi lavorazione e, conseguentemente maggiori utili rispetto a quelli realizzabili attraverso il rispetto della normativa antinfortunistica. Colpa d’organizzazione consistita nella mancata adozione, in relazione alla specifica ipotesi delittuosa in esame, di un modello di organizzazione e gestione e, conseguentemente, nella mancata assicurazione di un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza e, in modo particolare, dall’art. 30 d.lgs. 81/08.
Inammissibili, infatti, sono il primo ed il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse della società DECO, nonché il primo motivo nuovo presentato da quest’ultima, che qui si trattano congiuntamente in quanto tutti concernenti la contestata colpa di organizzazione ed i presupposti applicativi dell’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001.
Nella sentenza di primo grado era stata affermata la responsabilità amministrativa della DECO, proprio perché il DP.G. aveva commesso il reato colposo a lui contestato nell’interesse obiettivo e comunque a vantaggio della società, avendo questa quantomeno ottenuto una riduzione dei costi di lavorazione e, conseguentemente, maggiori utili di quelli realizzabili rispettando la normativa antinfortunistica. Secondo il Giudice di primo grado, invero, la mancata previsione nel DVR dello specifico rischio in esame e quindi dell’utilizzo di altri mezzi di imbragatura (che a detta degli operai erano molto più “brigosi” da utilizzare) aveva consentito all’azienda di operare più celermente (e quindi di risparmiare tempo): tale modalità operativa si era così dimostrata oggettivamente vantaggiosa per l’ente.