
Le intercettazioni sono utilizzabili anche per accertare la responsabilità amministrativa dell’ente
I risultati desumibili dalle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ordinate per il reato presupposto sono comunque utilizzabili anche per accertare la responsabilità dell’ente, ed anche se il procedimento relativo a quest’ultimo sia stato formalmente separato per vicende successive. Invero, pure a voler sottolineare che altro è il reato presupposto ed altro è l’illecito amministrativo dipendente dal reato presupposto, è innegabile l’esistenza di una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, tra il contenuto dell’originaria notizia di reato alla base dell’autorizzazione e quello dell’illecito amministrativo dipendente dal medesimo reato. Questa conclusione, inoltre, non appare suscettibile di differenziazione nel caso in cui si procede separatamente per il reato presupposto e per l’illecito amministrativo da esso conseguente, posto che la “scissione” dei procedimenti non potrebbe essere certo causata dalla eterogeneità delle ipotesi di illecito penale.
Nè, poi, l’utilizzabilità delle intercettazioni è preclusa dalla posteriorità dell’annotazione del procedimento nei confronti degli enti rispetto al compimento delle operazioni di captazione. Costituisce principio assolutamente consolidato quello secondo cui l’omessa o ritardata iscrizione del nome dell’indagato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. non determina alcuna invalidità delle indagini stesse, sicchè la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della iscrizione (v., per tutte, Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248, ma anche Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007, Genovese, Rv. 238039). Tale principio, stante l’assenza di disposizioni o ragioni sistematiche di segno contrario, deve ritenersi applicabile anche in materia di utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (cfr., esattamente in termini, Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227054, la quale ha escluso la invalidità e l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sull’utenza in uso ad un soggetto il quale era stato iscritto nel registro degli indagati in epoca successiva al provvedimento di intercettazione).
Cassazione Penale, Sez. 6, 13 settembre 2017, n. 41768