
Il novellato art. 25duodecies del D.Lgs 231/2001 è stato modificato a seguito della promulgazione della L. n. 161/2017 (nuovo Codice Antimafia) che ha introdotto i nuovi
delitti in relazione all’immigrazione clandestina all’interno del catalogo dei reati previsti dal decreto.
In particolare, con l’introduzione di 3 nuovi commi si punisce il reato previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) ai commi 3, 3bis,
3ter, 5. Si tratta di condotte di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato:
- promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio
dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel
territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente; - al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme
del presente testo.
Sono state, così introdotte pene pecuniarie per l’ente, in cui il datore di lavoro commette
uno dei reati sopra indicati, che vanno:
– da 400 a 1000 quote per le ipotesi di reato aggravate previste dai commi 3, 3bis, 3ter
D.Lgs. n. 286/1998
– da 100 a 200 quote per l’ipotesi di reato prevista dal comma 5 D.Lgs. n. 286/1998.
A tali pene pecuniarie si aggiunge una sanzione interdittiva per l’ente (della durata non
inferiore ad 1 anno) nel caso in cui venga condannato per i reati di cui ai commi 1bis e 1ter
dell’art. 25duodecies.
Gli enti sono, quindi, chiamati a valutare l’effettiva rilevanza in relazione al proprio
business delle suddette novità normative, effettuando uno specifico risk assessment e
aggiornando eventualmente i propri Modelli organizzativi, integrando i principi di
comportamento e rafforzando i controlli a presidio del rischio di commissione degli illeciti.