
Con la pubblicazione in G.U. della Legge Europe 2017, che ha permesso l’adeguamento del nostro ordinamento a quello comunitario, è stato arricchito il catalogo dei reati presupposto per l’applicazione del D.Lgs 231/2001 con l’aggiunta dell’art. 25terdecies titolato “Razzismo e xenofobia”.
I reati cui l’articolo in commento fa riferimento sono quelli indicati all’art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che prevede: “si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.
La sanzione pecuniaria per il nuovo delitto può essere determinata tra un valore minimo di duecento quote ad un massimo di ottocento quote. Le sanzioni interdittive sono del tipo previste dall'articolo 9, comma 2, e sono irrogate per una durata non inferiore a un anno. Invece, La sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001, è inflitta se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di razzismo e xenofobia.
Si tratta, quindi, dell’ennesimo ampliamento per sanzionare, non solo illeciti tipici delle organizzazioni imprenditoriali, ma altresì per gli illeciti diretti a reprimere più specifiche organizzazioni illecite che commettono delitti contro l’umanità (si ricorda che il Decreto 231 già sanziona gli enti coinvolti in pratiche di mutilazione degli organi genitali, in delitti di riduzione in schiavitù, in delitti di prostituzione o pornografia minorile).
La modifica introdotta dalla Legge Europea 2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, rende dunque necessario, per gli Enti, non solo considerare le nuove fattispecie di reato nella mappatura dei rischi, ma anche adottare, se del caso, regole e presidi idonei a prevenire il verificarsi dei delitti in questione. In particolare, si rende necessaria la stesura di procedure idonee a prevenire tali delitti, impedendo, ad esempio, l’utilizzo di locali da parte di organizzazioni e forme di finanziamento di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire tali scopi.