
Un primo aspetto interessa l’OdV, rappresentato dalla necessaria revisione del Modello alla luce delle modifiche introdotte con la Legge sul whistleblowing, a cui logicamente conseguirà l’estensione dell’ambito del proprio controllo alle previsioni di cui ai nuovi commi dell’art. 6 del Decreto 231.
Le attività di aggiornamento comprenderanno:
l’integrazione del Modello mediante l’aggiunta: (1) di una specifica sezione nella Parte Generale, dedicata alla normativa qui in commento; nonché (2) di una sezione della Parte Speciale che disciplini le sanzioni connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti e all’utilizzo abusivo dei canali di segnalazione;
la predisposizione di una specifica procedura che disciplini le modalità di segnalazione;
adeguare i canali informativi, predisposti in applicazione della disciplina sul whistleblowing, affinché gli stessi siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della società e nell’assicurare la riservatezza di questi ultimi nell’intero processo di gestione della segnalazione;
soddisfare l’adozione del canale informatico di cui alla lettera b) del nuovo comma 2-bis dell’art. 6 Decreto 231 e che stabilisce la necessità di attivare “almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità”;
inserire il processo di analisi e valutazione della segnalazione;
prevedere la vigilanza sul rispetto del divieto di “atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione” (art. 6, comma 2-bis, lett. c, del Decreto 231), che la nuova disciplina correda di un impianto sanzionatorio da integrare nel sistema disciplinare ex art. 6, comma 2, lett. e, del Decreto 231.
Gestire particolare attenzione su licenziamenti o altre misure (e.g. demansionamenti e trasferimenti)che possano avere natura ritorsiva o discriminatoria nei confronti dei segnalanti;
gestire il corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti, atteso che il novellato art. 6 prevede che sia sanzionato – oltre al soggetto che abbia posto in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del whistleblower – anche colui che “effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.