
Un impresa edile (srl) è stata condannata per il tentativo corruttivo nei confronti di un consigliere comunale per l’aggiudicazione di un appalto. Importante l’interpretazione della Corte in merito al definizione di pubblico ufficiale (La condotta può essere contestata anche nel caso di un componente di una lista civica rappresentata in consiglio comunale rispetto all’adozione di un atto consiliare favorevoli agli interessi di un privato).
La sollecitazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio a dare o promettere denaro o utilità mediante un atto contrario ai doveri d’ufficio, integra, se rifiutata, il delitto di istigazione alla corruzione.
A nulla è valso per l’impresa ricorrente sostenere che il destinatario della somma di denaro non rivestisse la qualità di pubblico ufficiale, trattandosi di un mero referente di una lista civica. La Cassazione ha infatti precisato che la qualifica va riconosciuta in ragione dell’attività in concreto esercitata, non rilevando perciò un effettivo rapporto di dipendenza con l’ente pubblico.