
Uno dei principali indici di «efficace attuazione» del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 è costituito dall’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. Poiché, la legge non specifica quali siano i requisiti di idoneità del sistema disciplinare e quali i criteri di valutazione. Ma il sistema disciplinare ex d.lgs. 231/2001 è profondamente diverso, quanto a presupposti, contenuti e finalità, da quello tradizionalmente inserito nella contrattazione collettiva. In ogni caso, è possibile identificare alcuni «principi generali» cui il sistema disciplinare deve ispirarsi per essere considerato idoneo (pubblicità; tipicità di illeciti e sanzioni; proporzionalità delle sanzioni; tempestività e immediatezza della contestazione; contraddittorio), le cui regole di attuazione varieranno a seconda della struttura organizzativa del singolo ente. Altro punto nevralgico del sistema sarà, infine, quello inerente la determinazione delle competenze in tema di accertamento dell’illecito e conseguente applicazione della sanzione al fine di garantire indipendenza di giudizio ed evitare possibili conflitti d’interesse.
La competenza ad accertare l’illecito e ad irrogare sanzioni dovrà invece essere distinta a seconda della posizione dell’incolpato nell’ambito dell’ente, al fine di garantire un’indipendenza di giudizio ed evitare possibili conflitti d’interesse.