
Cass. Pen. Sez. 2, n. 52316/2016
« La capogruppo che s’interessa dell’operatività della controllante e s’intromette nella sua gestione, e fa confluire a se stessa tutta la liquidità realizzata dal gruppo disponendo che le controllate estere la versino a CCS e le altre direttamente a Riva Fire spa, condivide la vita d’impresa».
La prevalente dottrina e giurisprudenza ritengono che una responsabilità di società del gruppo in relazione a illeciti commessi da altre società del gruppo (controllate o collegate) possa sussistere solo: ¨ nel caso di concorso di persone tra i relativi esponenti ¨ sempre che sussistano interesse/vantaggio di entrambe le società.
Cass. pen., sez. V, 08.11.2012 n. 4324
“Unipol S.p.A., la quale, per il tramite della società M. SpA, appartenente allo stesso gruppo, aveva compiuto a Piazza Affari una serie di operazioni aventi ad oggetto la compravendita del proprio titolo. La Procura aveva contestato al direttore finanziario della Unipol SpA il reato di aggiotaggio e la società Unipol SpA era stata condannata ex d. lgs. n. 231/2001 in primo e secondo grado. “La Unipol SpA ricorreva per Cassazione evidenziando che la condotta di alterazione del mercato era stata realizzata nell’ambito della gestione del portafoglio titoli affidata al direttore finanziario dalla M. SpA, e non dalla ricorrente Unipol Spa. Osservava che la propria responsabilità era stata motivata in base all’interesse a far segnare ad un proprio titolo un valore superiore a quello di mercato, ma che ciò era andato a vantaggio della società controllante F.; e che l’interesse della F. all’operazione doveva ritenersi irrilevante, non estendendosi la responsabilità degli enti all’interno dei gruppi di società. “Il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione, la quale ha affermato che ai fini della responsabilità 231 è sufficiente che l’autore del reato abbia agito per un interesse non esclusivamente proprio o di terzi, ma anche per un interesse riconducibile alla società della quale lo stesso è esponente. Siffatto titolo di responsabilità è individuabile anche all’interno di un gruppo di società, potendo la società capogruppo rispondere per il reato commesso nell’ambito dell’attività di una società controllata laddove il soggetto agente abbia perseguito anche un interesse riconducibile alla prima.
Rilevanza dell’interesse di gruppo ai fini della configurabilità dell’illecito dell’ente, condizioni:
- l’appartenenza al medesimo gruppo non determina una presunzione di condivisione del medesimo interesse o vantaggio;
- verifica in concreto di un interesse o vantaggio condiviso;
- alla commissione del reato deve concorrere un soggetto in possesso della qualifica necessaria, ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2001, ai fini della comune imputazione dell’illecito amministrativo (cumulo di cariche in più enti, concorso ex art.110 cod.pen.);
- applicabilità a qualunque forma di aggregazione di imprese, a prescindere che le stesse siano parte di uno stesso gruppo societario ovvero siano legate da un collegamento meramente fattuale e temporaneo (ATI, consorzi).