
Cassazione Penale, Sez. 4, 18 maggio 2018, n. 22013
Responsabilità dell’amministratore delegato dell’impresa appaltatrice per omesso controllo dell’adozione da parte del sub-appaltatore delle misure di tutela di salute e sicurezza
La società EdilF.T. s.r.l. è chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 septies d.lgs. n. 231 del 2001 perché F.T. commetteva il reato sopra indicato, in assenza di moduli organizzativi tali da assicurare un controllo sulle modalità di scelta dei subappaltatori e di verifica della sicurezza nei cantieri, nell’interesse esclusivo della società, tenuto conto dei risparmi di spesa derivanti dall’utilizzo di ditte economiche non operanti in regime di sicurezza.
Ed invero, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio nel caso di omesso controllo dell’adozione da parte del sub-appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, quando si manifesti una situazione di pericolo immediatamente percepibile che non sia meramente occasionale; circostanza ricorrente nel caso in esame dove i lavori appaltati alla ditta G.G. si svolgevano da diversi giorni e risultavano ormai in fase di ultimazione.
Fonte (Olympus Uniurb)