
Ancora sul tema delle POSIZIONI DI GARANZIA, e con ancor maggior riferimento al caso di specie, questa Corte ha sostenuto che, ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo:
Cassazione Penale, Sez. 3, 31 agosto 2018, n. 39324 – Posizioni di garanzia nelle strutture complesse: l’individuazione dei destinatari degli obblighi di sicurezza deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, ma sulle funzioni in concreto esercitate
Fonte Olympus