
Con sentenza del 24 settembre 2018 n. 40931, la Cassazione Penale, Sez. 4, in relazione all’infortunio sul lavoro subito da un operaio di un’azienda friulana mentre usava un macchinario non in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro, ha confermato la responsabilità dell’ente in ordine all’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies, comma 3° del D. Lgs. 231/2001.
Il caso
In data 5 aprile 2011, un lavoratore meccanico della Fondinord s.r.l., nell’atto di procedere all’estrazione di una ventola da una macchina (“Assemblatrice ventole”), l’afferrava con entrambe le braccia e, anziché usare la gru per agganciarla, teneva premuto il pedale che consentiva di operare direttamente sul macchinario, al fine di svincolare la ventola da uno dei supporti laterali su cui essa veniva posizionata per la lavorazione e dal quale non si era staccata. Il mancato distacco dal supporto provocava la ritrazione della ventola, a mezzo dello stantuffo, verso il corpo macchina, con conseguente schiacciamento della mano destra dell’operaio tra il disco della ventola e lo stesso corpo macchina. La suddetta macchina era di proprietà della N.G. S.p.A. e da questa concessa in comodato
Con sentenza del 24 settembre 2018 n. 40931, la Cassazione Penale, Sez. 4, in relazione all’infortunio sul lavoro subito da un operaio di un’azienda friulana mentre usava un macchinario non in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro, ha confermato la responsabilità dell’ente in ordine all’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies, comma 3° del D. Lgs. 231/2001.
Il caso
In data 5 aprile 2011, un lavoratore meccanico della Fondinord s.r.l., nell’atto di procedere all’estrazione di una ventola da una macchina (“Assemblatrice ventole”), l’afferrava con entrambe le braccia e, anziché usare la gru per agganciarla, teneva premuto il pedale che consentiva di operare direttamente sul macchinario, al fine di svincolare la ventola da uno dei supporti laterali su cui essa veniva posizionata per la lavorazione e dal quale non si era staccata. Il mancato distacco dal supporto provocava la ritrazione della ventola, a mezzo dello stantuffo, verso il corpo macchina, con conseguente schiacciamento della mano destra dell’operaio tra il disco della ventola e lo stesso corpo macchina. La suddetta macchina era di proprietà della N.G. S.p.A. e da questa concessa in comodato d’uso alla Fondinord S.r.l.
La contestazione
La Fondinord S.r.l., con un unico motivo del ricorso, censurava le sentenze emesse in primo e secondo grado, con le quali i giudici aveva ritenuto che la violazione fosse avvenuta nell’interesse o comunque a vantaggio dell’ente, poiché aveva realizzato l’accelerazione dei tempi di produzione. In particolare, la società sosteneva che non vi era corrispondenza tra la nozione di malattia, quale fondamento penale della responsabilità amministrativa, e la prognosi di otto giorni del lavoratore stabilita dal medico del Pronto Soccorso. Si trattava infatti, sosteneva l’ente, di un infortunio pacificamente lieve a cui non si poteva associare un’apprezzabile riduzione della funzionalità tale da essere ricondotto al concetto previdenziale-assistenziale di malattia. A ciò aggiungeva che, nel corso del procedimento, non era stata svolta alcuna perizia medica che affrontasse la questione della prova relativa alla durata della malattia.
La decisione
La Cassazione rigettava interamente il motivo del ricorso, poiché, come prova della durata della malattia, è sufficiente la certificazione INAIL sull’impossibilità di utilizzare la mano per un periodo superiore ai quaranta giorni lavorativi. Inoltre, la decisione mette anche in evidenza che, successivamente all’infortunio, l’assemblatrice veniva dotata di sensori che ne bloccavano il movimento al rilevamento della presenza delle mani, a dimostrazione dell’assenza, prima di quel momento, di un modello organizzativo predisposto ed adottato dall’azienda, idoneo a prevenire l’evento realizzatosi. Infine, non può dubitarsi nemmeno della sussistenza dell’interesse dell’ente in quanto, avendo omesso la predisposizione di idonei sistemi di sicurezza, aveva conseguito un risparmio di tempo e di spesa.
Conclusioni
Pertanto, la Suprema Corte, da un lato ha confermato la responsabilità dell’AD della società che aveva fornito in comodato d’uso il macchinario non a norma, per la sua posizione di garanzia della sicurezza in favore del comodato (art. 23 del D. Lgs. 81/2001); dall’altro, ha ribadito la responsabilità della Fondinord S.r.l. che aveva ricevuto il macchinario, poiché dal suo utilizzo, che aveva provocato l’infortunio del lavoratore – configurandosi il reato presupposto ex art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 – l’ente aveva tratto un vantaggio (accelerare i tempi della produzione e avere un risparmio di spesa) e non era dotato di un modello organizzativo idoneo a prevenire l’evento.
d’uso alla Fondinord S.r.l.
La contestazione
La Fondinord S.r.l., con un unico motivo del ricorso, censurava le sentenze emesse in primo e secondo grado, con le quali i giudici aveva ritenuto che la violazione fosse avvenuta nell’interesse o comunque a vantaggio dell’ente, poiché aveva realizzato l’accelerazione dei tempi di produzione. In particolare, la società sosteneva che non vi era corrispondenza tra la nozione di malattia, quale fondamento penale della responsabilità amministrativa, e la prognosi di otto giorni del lavoratore stabilita dal medico del Pronto Soccorso. Si trattava infatti, sosteneva l’ente, di un infortunio pacificamente lieve a cui non si poteva associare un’apprezzabile riduzione della funzionalità tale da essere ricondotto al concetto previdenziale-assistenziale di malattia. A ciò aggiungeva che, nel corso del procedimento, non era stata svolta alcuna perizia medica che affrontasse la questione della prova relativa alla durata della malattia.
La decisione
La Cassazione rigettava interamente il motivo del ricorso, poiché, come prova della durata della malattia, è sufficiente la certificazione INAIL sull’impossibilità di utilizzare la mano per un periodo superiore ai quaranta giorni lavorativi. Inoltre, la decisione mette anche in evidenza che, successivamente all’infortunio, l’assemblatrice veniva dotata di sensori che ne bloccavano il movimento al rilevamento della presenza delle mani, a dimostrazione dell’assenza, prima di quel momento, di un modello organizzativo predisposto ed adottato dall’azienda, idoneo a prevenire l’evento realizzatosi. Infine, non può dubitarsi nemmeno della sussistenza dell’interesse dell’ente in quanto, avendo omesso la predisposizione di idonei sistemi di sicurezza, aveva conseguito un risparmio di tempo e di spesa.
Conclusioni
Pertanto, la Suprema Corte, da un lato ha confermato la responsabilità dell’AD della società che aveva fornito in comodato d’uso il macchinario non a norma, per la sua posizione di garanzia della sicurezza in favore del comodato (art. 23 del D. Lgs. 81/2001); dall’altro, ha ribadito la responsabilità della Fondinord S.r.l. che aveva ricevuto il macchinario, poiché dal suo utilizzo, che aveva provocato l’infortunio del lavoratore – configurandosi il reato presupposto ex art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 – l’ente aveva tratto un vantaggio (accelerare i tempi della produzione e avere un risparmio di spesa) e non era dotato di un modello organizzativo idoneo a prevenire l’evento.