
Nella prospettiva dell’adozione di un idoneo modello organizzativo, l’introduzione di un sistema disciplinare ad hoc costituisce un requisito essenziale del modello stesso, integrandone dal contenuto minimo, ad un vero e proprio elemento strutturale. Tanto è vero che la giurisprudenza ha puntualmente negato ogni rilievo a modelli organizzativi privi di un adeguato sistema disciplinare.
Un idoneo modello organizzativo, dispone espressamente l’art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/01, per cui “l’efficace attuazione del modello richiede …b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. A tal fine, peraltro, non basta l’introduzione di un adeguato sistema disciplinare in sede di adozione del modello, ma occorre anche l’applicazione di tale sistema disciplinare all’occorrenza delle infrazioni e/o degli illeciti ivi previsti.
Questi principi corrispondono a quelli già sanciti dalla giurisprudenza su una questione essenzialmente analoga, ovvero sulla possibilità per il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, di invocare come esimente della sua responsabilità penale in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro l’inosservanza di misure preventive da parte del lavoratore, si vedano ad esempio le seguenti sentenze:
- Cass.Pen., 28 marzo 2018, n. 18409 “al datore di lavoro compete non solo la valutazione dei rischi, la predisposizione delle misure di sicurezza e la corretta informazione dei lavoratori, ma anche la verifica dell’effettiva adozione da parte dei lavoratori dei presidi di sicurezza predisposti”;
- Cass. Pen., Sez., 11 agosto 2010, n. 31679 “Il controllo che il datore di lavoro deve esercitare sull’operato dei dipendenti perché non si verifichino infortuni sul lavoro, …, non può risolversi nella messa a disposizione di quest’ultimi dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene ma deve costituire una delle particolari attività dell’imprenditore, …., con il ricorso, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle citate disposizioni”;
- Cass. Pen., 27 luglio 2015, n. 32754 se “il comportamento imprudente dell’infortunato era frutto di un modo di operare da sempre tollerato dai vertici della società … che non aveva[no] mai sanzionato violazioni [tali vertici] non po[ssono] … affermare di non averlo neppure immaginato e pensato”, e quindi devono rispondere penalmente e civilmente.
Per le stesse ragioni la mancata applicazione del sistema disciplinare 231 non può non costituire un pregiudizio per l’essenziale esigenza di efficace attuazione del modello.
(Fonte: Fieldfischer)