
Cassazione Penale, Sez. 4, 24 settembre 2018, n. 40931 – Schiacciamento della mano di un operaio con una macchina in comodato d’uso – Inabilità superiore ai 40gg.
Il fatto può essere così riassunto: in data 5 aprile 2011 H.N. operaio meccanico della Fondinord s.r.l., nell’atto di procedere all’estrazione di una ventola da una macchina denominata Assemblatrice ventole- prodotta dalla Ralc Italia s.r.l., di proprietà della N.G. s.p.a e da questa concesso in comodato d’uso alla Fondinord s.r.l.- l’afferrava con entrambe le braccia, ed anziché utilizzare la gru per agganciarla, teneva premuto il pedale che consentiva di operare direttamente sul macchinario, al fine di svincolare la ventola da uno dei supporti laterali su cui essa veniva posizionata per la lavorazione e dal quale non si era staccata. Il mancato distacco dal supporto provocava la ritrazione della ventola, a mezzo dello stantuffo, verso il corpo macchina, con conseguente schiacciamento della mano destra dell’operaio tra il disco della ventola e lo stesso corpo macchina.
In qualità di presidente del C.d.A ed amministratore delegato della società N.G. s.p.a., con imprudenza, negligenza ed imperizia e con la violazione di norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro cagionava, in cooperazione con altri, a H.N., lesioni personali gravi, consistite nel trauma da schiacciamento della mano destra, con conseguente malattia ed astensione dal lavoro superiore a quaranta giorni. La sentenza ha altresì confermato la responsabilità della Fondinord s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, in ordine all’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies comma 3A del d.lgs. n 231/2001
Non può dubitarsi della sussistenza dell’interesse dell’ente che avendo omesso la predisposizione dei sistemi di sicurezza ha conseguito un risparmio di spesa
(fonte: olympus.uniurb.it)