
Anche quest’anno, l’elenco dei reati che possono far scattare la responsabilità amministrativa di enti, società e associazioni, nel caso in cui vengano commessi da persone con ruoli di vertice, dipendenti o anche semplici collaboratori, è destinato ad allungarsi. Infatti, oltre al reato di traffico di influenze illecite, già inserito all’art. 25 del Decreto dalla legge anticorruzione, è previsto l’ingresso di due nuove ipotesi delittuose, e cioè:
- Frodi IVA, in recepimento della Direttiva Pif (2017/1371);
- Frodi e scommesse in nero, ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa del 18/09/2014 su manipolazione delle competizioni sportive.
Per quanto riguarda il primo reato, si tratta di un reato previsto da una riforma di matrice europea (Direttiva Pif) il cui recepimento, all’interno degli Stati membri, tra cui l’Italia, deve avvenire entro il 6 luglio 2019, comportando l’ingresso nell’alveo dei reati 231 anche di alcuni reati tributari, definiti “Frodi IVA”. L’art. 3 del Disegno di Legge, approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2018 e trasmesso al Senato il 14 novembre 2018, contiene i principi per dare attuazione alla Direttiva 2017/1371.
Per quanto riguarda il contenuto, la Direttiva Pif impone la criminalizzazione delle condotte che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea solo qualora sussistano due condizioni: 1) la condotta deve presentare una connessione con due o più Stati membri dell’UE; 2) la condotta deve portare a cagionare un danno finanziario complessivo per l’UE di almeno € 10.000,00 (frode “grave”).
Ne discende, quindi, come l’Italia sia tenuta, in sede di recepimento della Direttiva, ad introdurre una specifica ipotesi di sanzione penale in tutti quei casi in cui il reato di frode “grave” dell’IVA sia stato commesso “a vantaggio delle persone giuridiche da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della stessa e che tenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata: a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica; b) sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) sull’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica” (Art. 6 del Direttiva).
L’art. 9 della Direttiva prevede, poi, l’adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie affinché la persona giuridica, riconosciuta responsabile ai sensi del citato art. 6, sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono, non solo sanzioni pecuniarie penali o non penali, ma anche altri sanzioni quali: l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica, l’interdizione temporanea o permanente dall’esercitare un’attività commerciale, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, i provvedimenti giudiziari di scioglimento, la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato. In ambito sanzionatorio, il Disegno di Legge delega, inoltre, il Governo a prevedere ove necessario, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE, talune suddette sanzioni prevista dalla Direttiva, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dal Decreto 231.
L’introduzione delle frodi IVA gravi, potrebbe, inoltre, spingere il legislatore a valutare anche, per esigenze di uguaglianza e ragionevolezza, l’allargamento del sistema 231 all’intera materia penale-tributaria.
Per quanto riguarda, invece, i reati sportivi, il Disegno di Legge all’esame della Camera (già approvato dal Senato il 27 febbraio 2019) che ratifica la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, introduce la responsabilità amministrativa per reati di frode sportiva e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, con espresso richiamo alla disciplina vigente, portata dagli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce il delitto di frode sportiva intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione. L’art 4, invece, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco e alle scommesse illegali. Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25 quaterdecies, per la violazione di tali fattispecie di reato, comprenderanno anche l’interdizione per una durata non inferiore ad un anno.