
Il Tribunale di Trani, con ordinanza emessa nel procedimento relativo al disastro ferroviario Andria-Corato del 12 luglio 2016, ha revocato la precedente ordinanza emessa dal GUP del medesimo Tribunale, dichiarando ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti della Società imputata ex D. Lgs. 231/2001.
Il Tribunale, infatti, ha aderito alla tesi “estensiva” che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell’ente, ponendosi in antitesi con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico dell’ente).
Trattasi indubbiamente di uno dei temi maggiormente controversi tra quelli concernenti i profili processuali del sistema normativo, relativo alla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.
La Corte di Cassazione era già stata chiamata ad affrontare tale questione per la prima volta nel 2012 (Cass. Pe., Sez. VI 5 ottobre 2010 n. 2251), statuendo che la costituzione di parte civile del processo, instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente, non è ammissibile, “atteso che non è previsto dal D. Lgs. 231/2001 e l’omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma una consapevole scelta del legislatore”.
Il Tribunale di Trani, in primo luogo, ritiene che “a sostegno della tesi estensiva (…), è sufficiente richiamare l’impianto normativo del D. Lgs. 231/01 e la stretta connessione tra reato e responsabilità da reato degli enti, sia con riferimento ai criteri di imputazione oggettiva dei reati agli enti (…), sia con riferimento a tutte le norme del Decreto, che prevedono che la responsabilità dell’ente è collegata al reato”. Le considerazioni mosse, infatti, evidenziano che il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell’ente, nell’interesse o nel vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come “proprio”, anche della persona giuridica, in forza del rapporto di immedesimazione organica, e che il sistema sanzionatorio previsto per gli enti fuoriesce dagli schemi tradizionali incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza e tra pene principali ed accessorie e mira a stabilire uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare.
A confortare la tesi del Collegio, interviene, in secondo luogo, la relazione illustrativa del Decreto, la quale non contiene alcuna indicazione circa l’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente. Inoltre, quando il legislatore del 2011 ha inteso discostarsi dalle disposizioni del codice di rito, lo ha espressamente affermato, mentre nessuna norma del Decreto vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente. A comprova di tale tesi, interviene la disciplina del processo penale minorile, dove il legislatore, quando ha inteso escludere la costituzione di parte civile, lo ha fatto espressamente.
La quaestio giuridica in oggetto, alla luce delle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Trani, pare rispondere, inoltre, al principio comunitario espresso all’art. 9, comma 1 della decisione quadro 2001/220/GAI, che prevedere che gli Stati membri garantiscano alla vittima del reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito dello stesso procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento. La dottrina[1], infatti, alla luce di questo orientamento della Corte di Giustizia, ha fatto notare che non sempre la persona offesa del reato può ottenere il risarcimento nell’ambito del processo contro la persona fisica autrice del reato, come potrebbe accadere nel caso si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 8 del D. Lgs. 231/2001 (ossia che l’autore del reato non sia identificabile o non sia imputabile, ecc.). in dette ipotesi, la persona offesa non avrebbe alcuna possibilità di essere risarcita, con elusione dell’obbligo internazionale di protezione della vittima e quindi del principio contenuto nella decisione quadro 2001/220/GAI.
In conclusione, il Tribunale di Trani, tramite la sua ordinanza a sostegno della tesi “estensiva”, pare tutelare il rispetto di uno dei diritti fondamentali della persona offesa del reato (e cioè il risarcimento del danno), fortemente sostenuto non solo dal diritto nazionale, ma anche da diritto comunitario.
[1] Santoriello C., “La costituzione di parte civile nel processo contro gli Enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un approdo solo parziale?”