
La Corte si concentra sulla non corretta azione di vigilanza posta in essere dall’Organismo di Vigilanza, sottolineando (nella parte finale della sentenza) che il sistema di vigilanza (anche nell’ambito dei reati colposi di sicurezza) deve concentrarsi non tanto sul mancato rispetto delle norme di riferimento quanto sulla mancata applicazione in concreto del Modello 231 previsto. Attività non sempre chiara agli Organismi di Vigilanza deputati al controllo in aziende manifatturiere.
“La Corte d’appello di Brescia, nell’esaminare il criterio di imputazione oggettiva ai sensi dell’art. 5 d.lgs 231 del 2001, ha sostanzialmente evidenziato il vantaggio dell’ente consistito nella velocizzazione degli interventi manutentivi sulla linea di verniciatura e nel risparmio sul materiale di scarto derivante dalla verifica operata mediante l’avvicinamento ai rulli in movimento, sottolineando la stretta correlazione tra i tempi di lavorazione e la velocità di individuazione del rullo generatore del difetto. Ha, inoltre, precisato che il modello organizzativo adottato, sebbene conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007, non era stato efficacemente attuato, come richiesto dall’art. 6 co. 1 lett. a) del d.lgs. 231 del 2001: pur essendosi provveduto all’analisi dei rischi con riferimento all’impianto di verniciatura e, segnatamente, all’attività dei capi turno, l’istruzione operativa predisposta era incompleta (IO VERN 01 del 18/01/2014) rispetto alle modalità di ricerca e soluzione dei difetti sul nastro (l’attività, per l’appunto, che stava svolgendo la vittima nell’occorso). Inoltre, le istruzioni operative IO VERN 02 e 03 riguardavano altre figure professionali (addetto cabina verniciatura e addetto linea uscita verniciatura) e tutte le altre (da 04 a 015) erano riferibili alla manipolazione e allo stoccaggio di prodotti e smalti vari per impianti di verniciatura. Era inoltre mancata un’attività di monitoraggio sulle misure prevenzionistiche già approntate in azienda e di adeguamento della specifica procedura ai rischi propri dell’attività di ricerca dei difetti sul nastro. Ulteriori addebiti erano stati segnalati dalla ASL, anche con riferimento alle attività di audit e ai ritardi nella esecuzione delle attività previste dall’Action Pian (in particolare, nella redazione delle procedure per effettuare i controlli, poiché l’avvio delle attività di verifica in materia di salute e sicurezza era stata pianificata per il febbraio 2015).
Il giudice d’appello non ha formulato le sue valutazioni sulla scorta di meccanismi presuntivi, né operato un’inammissibile sovrapposizione tra la violazione delle norme prevenzionali e la insufficienza delle procedure adottate: contrariamente a quanto affermato in ricorso, l’attenzione del giudice si è focalizzata sull’inefficace attuazione del modello adottato, sia con riferimento alla mancata previsione di istruzioni operative per l’attività di rilevamento del difetti sopra descritta; che avuto riguardo all’attività di monitoraggio, anch’essa inadeguata rispetto ai rischi esistenti e alla realizzazione di un sistema di vigilanza – da parte del competente organismo – che riguardasse l’attuazione del modello organizzativo e non la concreta osservanza, nei luoghi di lavoro, delle norme in esso previste, come affermato dalla difesa.”
Fonte Olympus