
Dalla sentenza di Cassazione n.35636 del 2019
La definizione della parola «inquinamento» contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. i-ter) del d.lgs. n. 152 del 2006 è funzionale a conferire alla stessa il suo significato giuridico non solo ai fini dell’applicazione delle disposizioni recate dallo stesso decreto legislativo ma anche le quante volte singole disposizioni di legge (diverse da quelle contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006) tale termine utilizzino senza dare ulteriori indicazioni. La definizione costituisce, in altre parole, elemento integrativo di una fattispecie che nella singola norma di legge che la parola «inquinamento» contenga non sia descritta con l’utilizzazione anche di altre parole che la stessa qualifichino. Nel caso dell’art. 452-bis, primo comma, n. 1), cod. pen. tale definizione è giuridicamente irrilevante, dal momento che, per quanto qui specificamente interessa, la norma non punisce chi sia responsabile dell’inquinamento di un determinato luogo fisico (senza altre specificazioni), bensì chiunque «abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» di «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo». La condotta si sostanzia in un’azione ovvero in una omissione, imputabile ad una o più persone fisiche (di cui può rispondere, a titolo di illecito amministrativo, anche un soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, in applicazione degli artt. 5 e segg del d.lgs. n. 231 del 2001), che deve essere abusiva.
La condotta è abusiva non solo ove svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative; con la precisazione che non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma. L’evento conseguente alla condotta abusiva deve, sempre per quanto qui interessa, sostanziarsi: in una compromissione, significativa e misurabile, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero in un deterioramento, del pari significativo e misurabile, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo.
La compromissione si sostanzia in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito (nella specie, il suolo o il sottosuolo) con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare, mentre il deterioramento consiste in una riduzione della cosa (nella specie, il suolo o il sottosuolo) che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole.
Fonte: Corte di Cassazione