
Sotto l’estratto della sentenza che condanna l’azienda al reato 231 in ambito sicurezza:
“E’ noto che, secondo la giurisprudenza in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.
Nella specie, come si é visto, vi fu certamente la violazione dei doveri di valutazione dei rischi da parte degli imputati: i quali, pur essendo nelle condizioni di conoscere le peculiarità della finestratura già in precedenza abusivamente modificata, consultarono informalmente il geom. L. (al quale non chiesero neppure l’effettuazione di una valutazione strutturale) e, sulla base del suo parere verbale, omisero di richiedere l’autorizzazione al Comune, di depositare il progetto dell’intervento al Genio Civile, di attivare le cautele e i rinforzi previsti dagli artt. 150 e 151 d.lgs. n. 81/2008 ; e si rivolsero a un singolo muratore (il G.N.) per l’esecuzione – da solo, senza le necessarie informazioni e in mancanza delle necessarie cautele – di un’operazione di smontaggio di un infisso di grandi dimensioni, i cui montanti per di più sostenevano un pannello prefabbricato del peso di una tonnellata e mezza.
E’ di tutta evidenza che, ponendo in essere le predette condotte oggetto di contestazione, i due imputati procurarono, quanto meno oggettivamente, un vantaggio economico alla società, in termini di risparmio di spesa, rispetto a ciò che sarebbe costata l’esecuzione dei lavori a norma.
Non ha pregio, pertanto, l’argomento della società ricorrente secondo il quale non vi era alcun fine di risparmio da parte del R.T. e del F.L.: in primo luogo perché, come si é visto, é sufficiente ad integrare la responsabilità ex art. 5, d.lgs. 231/2001 anche l’imputazione oggettiva rappresentata dal vantaggio ottenuto in seguito alla violazione di norme prevenzionistiche; in secondo luogo perché non può essere esclusa la finalità di risparmio solo perché i due imputati si erano rivolti a un tecnico (il geom. L.), atteso che a costui non era stata richiesta alcuna valutazione strutturale, come invece sarebbe stato doveroso (valutazione che, come si é detto, avrebbe avuto verosimilmente effetti salvifici se correttamente eseguita).”
Fonte Uniurb