
Il Parlamento Europeo, riunito a Strasburgo il 16 aprile 2019, ha approvato con 591 voti favorevoli, 29 contrari e 33 astensioni, le nuove regole poste dall’UE in materia di whistleblowing a tutela di informatori che rivelano le violazioni del diritto comunitario in settori quali appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori e dei dati. La disciplina si è resa necessaria alla luce delle risultanze di uno studio, effettuato nel 2017, per conto della Commissione Europea, che ha dimostrato che la mancanza di tutela degli informatori ha comportato, nell’ambito degli appalti pubblici, quasi dieci miliardi di euro all’anno.
I miglioramenti e l’approvazione finale del testo della Direttiva sulla “Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie” sono arrivati il 7 ottobre 2019, attraverso una serie di emendamenti che hanno portato ai cosiddetti compromise amendments. Ora, gli Stati dell’Unione hanno a disposizione due anni di tempo, dalla pubblicazione sull’Official Journal, per recepire la Direttiva che rappresenta, così, un’opportunità per tutti i Paesi di modellare la propria normativa nazionale sulla base dei migliori standard e pratiche internazionali.
Ma quali sono le più importanti novità introdotte dalla Direttiva UE? In primis è da sottolineare l’estensione delle protezioni, oltreché ai lavoratori dipendenti, anche a lavoratori autonomi, freelance, consulenti, appaltatori, fornitori, volontari, tirocinanti, richiedenti lavoro. Le stesse protezioni vanno anche a coprire i colleghi che aiutano i whistleblowers (i cosiddetti facilitators), comprese le persone fisiche che lavorano in organizzazioni a supporto di chi decide di segnalare.
Inoltre, l’allargamento dell’ombrello protettivo aperto dalla normativa europea coinvolge, non soltanto gli enti che hanno adottato modelli di organizzazione e gestione, ma anche imprese con più di 50 dipendenti o fatturato superiore a 10 milioni di euro; saranno esentate le piccole e medie imprese, salvo quelle operanti nel settore finanziario o a rischio di riciclaggio.
E va anche sottolineato, nella comparazione della Direttiva europea con l’ordinamento italiano, che viene espressamente prevista la designazione di un ufficio o di una persona incaricati di dare seguito alle segnalazioni confidenziali. Di conseguenza, viene regolamentato il termine per dare seguito alla segnalazione e darne notizia al segnalante, fissato ora in tre mesi.
Altro profilo di ampliamento della disciplina si coglie a proposito degli interessi tutelati: la Direttiva enumera ulteriori settori, oltre ai reati presupposto del D. Lgs. 231/2001, tra cui appalti pubblici, sicurezza dei trasporti, protezione ambientale, sicurezza alimentare, sicurezza degli animali, protezione del consumatore, privacy, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A tal proposito, merita particolare attenzione il settore della tutela della privacy che potrebbe comportare l’introduzione dei reati, previsti dal novellato Codice Privacy, all’interno dei reati presupposto, elencati nel citato D. Lgs. 231/2001.
Nel recepimento delle novità elencate dalla Direttiva, è comunque prevista una clausola di non regressione, la quale prevede che, se una legge nazionale stabilisce maggiori tutele rispetto a quelle della Direttiva, le prime non possono essere ridotte in fase di recepimento di quest’ultima.
E mentre si allargano, a livello europeo, le tutele previste dal sistema di whistleblowing, in Italia, a due anni dall’entrata in vigore della L. 179/2017, arriva la prima importante risposta dell’ANAC. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha, infatti, irrogato una sanziona di 5 mila Euro nei confronti di un responsabile di provvedimenti ritorsivi attuati nei confronti di un whistleblower, con delibera n. 782/2019.
Nel caso di specie, il whistleblower operante in comune campano, aveva denunciato per abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio, i componenti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, di cui lui stesso faceva parte. Nelle settimane successive alla denuncia sporta presso l’Autorità giudiziaria, il dirigente era stato sospeso dal servizio per 10 giorni e, in seguito, per altri 12 giorni, in entrambi i casi con la contestuale privazione della retribuzione. Dopo un accurato esame della vicenda e l’audizione di due componenti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, l’ANAC ha ritenuto pretestuose e ritorsive le motivazioni alla base delle contestazioni, irrogando la sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti del firmatario dei provvedimenti disciplinari ritorsivi.
Dall’inizio del 2019 ad oggi, sono 706 le segnalazioni pervenute. Di queste, dopo gli approfondimenti del caso, 41 sono state trasmesse alla Procura delle Repubblica e 35 alla Corte dei Conti per valutare la sussistenza di profili penali ed erariali.