
Rientrano in tale categoria – che deve essere intesa in senso ampio, in ossequio all’interpretazione giurisprudenziale dominante ed all’orientamento legislativo sovranazionale – le attività svolte:
- in assenza delle prescritte autorizzazioni;
- sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate o adeguate alla tipologia di attività svolta;
- sforando ripetutamente e sistematicamente i limiti indicati nell’autorizzazione;
- in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale;
- in violazione di ulteriori prescrizioni amministrative, anche laddove tali condotte non vengano ritenute autonomamente sanzionabili.
Sentenza Cass. Pen. Sez. I, 5 agosto 2019, n. 35636