
Il 25 febbraio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl di riforma dei reati agroalimentari, i cui macro obiettivi sono due: la tutela della salute e la tutela dell’ordine economico, in quanto oltre ai consumatori è importante tutelare anche le imprese della concorrenza sleale.
Il provvedimento interviene sul codice penale e sulla legislazione speciale del settore agroalimentare, nonché su leggi complementari, che negli anni si sono sovrapposte in materia. La riforma introduce una riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, contemplando nuove fattispecie delittuose, tra cui il “reato di agropirateria” e la fattispecie di “disastro sanitario”.
L’introduzione del nuovo reato di agropirateria definisce tutti quei comportamenti a rischio non solo nelle fasi a valle della filiera (e cioè nel commercio) ma anche a monte: dalle condizioni di allevamento degli animali, all’uso di prodotti chimici nei campi, passando per l’introduzione del concetto di tutela del patrimonio agroalimentare nel codice penale come nuovo bene giuridico meritevole di tutela, con lo scopo, anche, di salvaguardare le eccellenze nazionali rispetto a rischi di diffusione impropria e contraffazione dei prodotti agroalimentari.
Tra le novità di rilievo del Ddl, anche, i profili che rimandano alla responsabilità della persona giuridica ai sensi del D. Lgs. 231/01. In particolare, viene proposta l’introduzione delle seguenti fattispecie delittuose, con relative sanzioni:
- 25-bis2 – Delle frodi in commercio di prodotti alimentari con i delitti di cui agli artt. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine), 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) 517-quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari), e 517-quater1 c.p. (nuova “agropirateria), puniti con sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote, variabili per il tipo di delitto commesso, e interdittive, per i casi di “agropirateria”. A ciò è da aggiungere l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, nel caso in cui lo scopo unico o prevalente dell’ente sia il consentire o l’agevolare la commissione dei reati sopra indicati.
- 25-bis3 – Dei delitti contro la salute pubblica con una serie di reati aggiornati e di nuova introduzione (artt. 436, 439-bis, 440, 440-bis, 444, 445-bis, 452 cod. pen.), punti con sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote, nonché l’interdizione da sei mesi a due anni, variabili in base al tipo di delitto commesso. Anche in tal caso, è da aggiungere l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività nel caso in cui lo scopo unico o prevalente dell’ente sia il consentire o l’agevolare la commissione dei reati sopra indicati.
Accanto ai nuovi reati, vengono meglio definite le condizione che esonerano l’imprenditore dalla responsabilità penale e amministrativa, con la previsione di specifici “Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare” (art. 6-bis), che devono essere adottati ed efficacemente attuati al fine di dimostrare che l’imprenditore abbia tenuto una condotta idonea ad evitare i rischi, dalla certificazione dell’origine a quella della tracciabilità, fino alla verifica delle informazioni in etichetta. Per quanto riguarda il compito di vigilare sul modello, nelle piccole e medie imprese, questo può essere affidato ad un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza nel settore alimentare, nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Da ultimo, nelle realtà con meno di dieci dipendenti e volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro, i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale, possono essere svolti direttamente dal titolare dell’impresa, purché abbia frequentato corsi di formazioni adeguati.
Il provvedimento sarà calendarizzato in Parlamento. Con ogni probabilità sarà incardinato nelle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e, in seguito, saranno richiesti pareri alle altre commissioni competenti. Non ci resta che attendere la conversione in legge del Ddl che porterà, così, un’ulteriore e rilevante estensione del catalogo dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01