
L’emergenza Covid – 19, meglio noto come Coronavirus, che attualmente interessa tutte le aziende del territorio nazionale, obbliga i datori di lavoro a fare una riflessione sulle possibili ripercussioni di tale situazione sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, adottati, e sugli obblighi di tutela dei lavoratori che, in tale contesto, ne derivano.
Obiettivo primario per il datore di lavoro è garantire la tutela della salute e della sicurezza del proprio personale, obiettivo che trae origine della art. 2087 cod. civ., in base al quale «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Tale previsione, avente carattere generale, trova poi specifica declinazione in altre fonti legislative, tra le quali il D. Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Da questa premessa risulta che, la mancata adozione di misure specifiche adottate a tutela della salute dei dipendenti potrebbe esporre l’azienda ad una contestazione ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, in particolare per le fattispecie di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesione personali colpose) del cod. pen. commessi in violazione della normativa a tutela dell’igiene della sicurezza sul lavoro. I rischi predetti appaiono ancor più concreti a fronte dell’equiparazione, disposta dall’art. 42 del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18), del contagio al Covid-19 in occasione di lavoro, all’infortunio sul lavoro.
Cosa Fare??
Per evitare tale situazione, risulta doveroso per le aziende adottare tutte quelle misure necessarie a prevenire il rischio di contagio per i propri dipendenti e idonee a contenere il diffondersi del virus.
Il punto di partenza è un aggiornamento formale del Documento di valutazione dei rischi (DVR) che dovrà essere integrato da protocolli operativi e istruzioni precise, in grado di aumentare il livello di sicurezza in azienda e prevenire, inoltre, il rischio di commissione dei reati previsti dall’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001. Si rendono, quindi, necessarie misure concrete, direttive comportamentali, procedure e protocolli operativi scritti, da diffondere tra il personale e da far rispettare in maniera rigorosa, senza il timore di adottare quando necessario, nel rispetto della legge, del CCNL applicabile e del Modello 231, efficaci strumenti sanzionatori.
Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza 231
Infine, per verificare la tenuta del sistema in relazione alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo adottato dalla società, significativo sarà anche il ruolo dell’Organismo di Vigilanza. Questi, dovrà infatti assicurare l’intensificazione di tempestivi flussi informativi reciproci con l’organo direttivo e gli altri soggetti deputati alla gestione del rischio (RSPP, Medico Competente, ecc.), nonché promuovere apposite verifiche straordinarie sull’idoneità preventiva delle misure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il tutto corroborato da un’adeguata rendicontazione interna e verso l’Organismo di Vigilanza di tutte le iniziative intraprese dalla società a protezione dei lavoratori, con specifico riferimento alle azioni implementate per fronteggiare l’emergenza sanitaria.