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Responsabilità 231: nessuna esimente per la società in caso di mancata formazione del lavoratore che violi le regole aziendali

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13575 del 22 gennaio 2020, se da una parte ha dichiarato la prescrizione del reato di lesioni personali colpose a carico dell’Amministratore Unico di una società, dall’altra ha confermato la sanzione pecuniaria di trentamila euro nei confronti della società stessa per lesioni colpose gravi, derivanti dalla violazione di norma di sicurezza sul lavoro, ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/01.

Nello specifico, l’incidente aveva riguardato un lavoratore che si era procurato un trauma alla mano destra, con ferite ed ustioni, durante la rimozione di un residuo plastico che ostruiva il corretto funzionamento del macchinario su cui stava lavorando. Alla base della condanna della società, per l’evento descritto, vi è l’adozione di un Modello organizzativo insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il vantaggio economico derivante dal mancato acquisto di dispositivi di protezione individuali, quali guanti ad alta protezione termica, e il maggior guadagno derivante dal non rallentamento della produzione in caso di interventi manutentivi.

A ciò, la Corte aggiunge ulteriori carenze a carico dell’azienda, consistenti nell’omesso aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e nella omessa adeguata formazione ed informazione dei lavoratori, relativamente alle dotazioni necessarie e alle modalità di intervento in caso di intoppi al normale processo produttivo. La mancata formazione va, così, ad incrementare il risparmio di spesa di cui ha potuto beneficiare l’ente a scapito della sicurezza dei suoi lavoratori.

Pertanto, per la Suprema Corte, il comportamento scorretto del lavoratore nell’operazione che ha causato l’infortunio, non è da addebitare al lavoratore stesso, ma all’ente, proprio a causa delle lacune informative e formative riscontrate.

Il Modello organizzativo redatto ai sensi del D. Lgs. 231/01 si è, dunque, mostrato inadeguato anche per la mancata formazione al personale dipendente, che ha portato, unitamente agli altri profili di inadeguatezza, alla condanna della società.

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