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Nuovo reato 231 – Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.)

E’ stato inserito nell’articolo 24 del d.lg. 231/2001 il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.). Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell’esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All’ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l’art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

La norma identifica un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l’elemento della frode.

Alcuni esempi di comportamenti che potrebbero integrare il reato:

  • fornitura ad una mensa pubblica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto;
  • consegna ad enti ospedalieri committenti di materiali di marche diverse da quella pattuita senza avvisare i committenti pubblici;
  • lavori di adeguamento degli impianti di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa e al contenuto dell’appalto;
  • consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell’esecuzione di un contratto di somministrazione.

Si sottolinea che del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l’obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente: Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264.

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