
Il 15 luglio 2020 è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, c.d. Direttiva PIF. Il testo della Direttiva PIF era stato approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 5 luglio 2017, con l’obiettivo di armonizzare il diritto penale degli Stati membri per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario e garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea.
Il D. Lgs. 75/2020 apporta, in primo luogo, rilevanti modifiche ad alcune fattispecie di reato contenute nel codice penale e in leggi speciali, inasprendo il trattamento sanzionatorio, secondariamente amplia il novero dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001, con le modifiche di seguito riepilogate:
- È stata sostituita la rubrica dell’art. 24, ora “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, estendendo la responsabilità delle società ai delitti di:
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.),
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- È stata modificata la rubrica dell’art. 25, ora “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio”, con l’introduzione nel novero dei reati contro la P.A. di:
- Peculato, escluso il peculato d’uso (art. 314, comma 1, c.p.),
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.),
- Abuso d’ufficio (323 c.p.);
- All’art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 sono stati introdotti nuovi reati tributari:
- Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/200),
- Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/200),
- Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/200);
- Infine, è stato aggiunto l’art. 25-sexiesdecies, che prevede il reato di contrabbando (D.P.R. 43/1973), modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell’UE deve ritenersi considerevole. Nello specifico, il delitto di contrabbando viene delineato nel Titolo VII Capo I TULD, D.P.R. 43/1973 agli artt. 282 a 301. Tali articoli sono stati oggetto di depenalizzazione ex D. Lgs. 8/2016, con il quale una moltitudine di illeciti penali è stata trasformata in illecito amministrativo, di cui il sistema sanzionatorio prevede la sola pena pecuniaria L’unico articolo, che non ha subito la depenalizzazione, è stato l’art. 295 che prevede la detenzione per chi commette il reato di contrabbando, al quale è possibile aggiungere, ai fini di una più completa determinazione del quantum della pena, le circostanze aggravanti del contrabbando.
Con particolare riferimento al nuovo art. 25-sexiesdecies sarà necessario, quindi, comprendere il rapporto che sussiste tra lo spedizioniere doganale e l’ente. La figura dello spedizioniere doganale, infatti, è da sempre un punto di svolta per ciò che concerne gli scambi di merci tra rivenditori internazionali, al punto di regolarne il trasporto internazionale e aiutando l’esportatore o l’importato nell’espletare le formalità doganali, fornendogli documenti e autorizzazione necessari per lo scambio di merci.
Tutte queste novità in ambito 231, che comportano l’ampliamento dei casi in cui l’impresa possa incorrere in responsabilità amministrativa ed essere soggetta a sanzioni pecuniarie e/o interdittive, rendono pertanto necessario, per le imprese stesse, l’aggiornamento o l’implementazione ex novo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché la verifica dei sistemi di prevenzione già esistenti, con eventuale introduzione di nuovi protocolli, laddove il rischio reato non risulti sufficientemente presidiato, soprattutto alla luce dell’accento posto dal Legislatore alla transnazionalità in materia fiscale.