
Il Whisteleblowing è concepito come uno strumento giuridico che si inserisce nel più ampio contesto dei flussi informativi interni alle società utile ad agevolare l’adempimento dei doveri di vigilanza in capo agli amministratori.
L’Art. 2 della legge 179/17 ha inserito 3 nuovi commi all’Art. 6 D.Lgs. 231/2001
2-bis.
I MOG prevedono:
- uno o più canali che consentano ai dipendenti di presentare segnalazioni a tutela dell’integrità dell’ente, in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità
informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante - il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti
del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla
segnalazione - sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del
segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si
rivelano infondate
2-ter.
L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche
dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
2-quater.
Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì
nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o
discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o
discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
L’idoneità del MOG è giuridicamente legata anche alla predisposizione di un efficace sistema di gestione delle segnalazioni.
Ciò significa che le imprese già dotate di un Modello Organizzativo devono attivarsi per aggiornare e/o perfezionare un meccanismo di reporting in linea con le recenti novità introdotte dalla legge 179/2017.
PENA: L’INIDONEITÀ DEL MODELLO
RELATORE:
Magistrato Ciro Santoriello
Dott. Roberto Grisenti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
65euro più iva
QUANDO:
27/11/2018 dalle 14 alle 18